Art. 15.
(Prodotti per l'impiego su sementi, su materiale di propagazione e su piante).

      1. Con decreto del Ministro, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della salute e il Comitato consultivo di cui all'articolo 5 e acquisito il parere

 

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della Conferenza Stato-regioni, è disciplinato l'impiego, su sementi, su materiale di propagazione e su piante, di sostanze aventi funzione protettiva e corroborante delle difese naturali dei vegetali e dei prodotti vegetali in conformità ai princìpi e alle norme stabiliti dal regolamento.